Ristrutturazioni edilizie

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Di seguito riportiamo il link al sito dell’ Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36

Difendi i tuoi impianti

DIFENDITI DAI FULMINI E DALLE SOVRATENSIONI

Spesso le sovratensioni, sia generate da eventi atmosferici che da eventi tipici del funzionamento della rete di distribuzione (cortocircuiti, variazioni di carichi, ecc.), possono danneggiare irrimediabilmente gli impianti di illuminazione, di allarme, di videosorveglianza, causando danni e costi ingenti. Difendi i tuoi dispositivi elettronici installando gli scaricatori di protezione.

Esistono tre tipi di scaricatori, andiamo insieme a vedere le differenze:

Scaricatore di Classe I: sono quelli che offrono la protezione più ampia, sono testati per resistere alla potenza dei fulmini e garantiscono una bassa tensione residua. Vengono applicati sol punto di fornitura dell’energia elettrica.

Scaricatore di Classe I

  • Scaricatore di Classe II: sono dispositivi studiati per la protezione degli impianti civili, industriali e anche fotovoltaici. Un ampio ventaglio di optional e possibilità li rende totalmente configurabili in base all’impianto su cui devono operare.

Scaricatore di Classe II

  • Scaricatore di Classe III: sono scaricatori di sovratensione per l’installazione ad incasso (scatole 503) o su barra DIN. Sono progettati per proteggere i dispositivi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, centraline di allarme, centralina di automazione cancello, scheda caldaia a gas, videosorveglianza, computer, ecc.) dalle sovratensioni impulsive. Grazie alle dimensioni compatte permettono un’agevole installazione di una protezione aggiuntiva alle prese a muro già esistenti.

Scaricatore Classe III

Detrazioni fiscali per impianti antintrusione e videosorveglianza

La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie (comprese le spese sostenute per la protezione e la sicurezza, quindi quelle relative all’installazione di un impianto d’allarme antintrusione e di videosorveglianza). Le spese sostenute fino al31 dicembre 2017 sono detraibili nella misura del 50%.

 •Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

•In base alle indicazioni dell’ Agenzia delle Entrate con le detrazioni fiscali 2017 sono agevolabili le spese:
-Sulle singole unità abitative: allarme e sistema antifurto;
-Sulle parti condominiali: allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi).

•Chi può usufruire delle Detrazioni allarme 2017?
Tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF. In particolare, l’agevolazione spetta ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento e agli inquilini di un immobile.

•Quali spese si possono detrarre con le Detrazioni allarme 2017?
-Spese per la progettazione e per le altre prestazioni professionali connesse;
-Spese per l’acquisto dei materiali;
-Compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
-Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

•Come ottenere le Detrazioni allarme 2017?
Effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale nella modalità “parlante” indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile
Conservare ed esibire tutti i documenti relativi ai lavori.

Si ricorda, infine, che sui lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ( ( casa e Condominio) è previsto l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.